STATUTO FEDERALE

La “FederScout” – Federazione del Movimento Scout Italiano è nata in Roma il 2 febbraio 1986 con il nome di “Federazione Scoutistica Italiana” ad opera delle Associazioni Scout A.G.E.S., A.M.I.S., A.S.G.E. e C.N.S.

L’Assemblea Federale con delibere successive ne ha modificato come segue lo Statuto.

PREAMBOLO

La Federazione del Movimento Scout Italiano Italiano fa propri i Principi Fondamentali del Metodo Scout così come delineati dalla 1^ Conferenza Mondiale del Movimento Scout ed integrazioni operate dalle successive Conferenze sulla base di tutti gli scritti del Fondatore Lord Robert Baden-Powell e così definiti:
Il Movimento Scout è un movimento volontario, non politico, pedagogico, per ragazzi, aperto a tutti senza distinzione di genere, origine, razza e credo religioso, in accordo con gli scopi, i principi ed il metodo concepiti dal Fondatore e di seguito riportati. Lo scopo del Movimento Scout è quello di contribuire allo sviluppo dei ragazzi per permettere loro di esprimere pienamente tutto il proprio potenziale fisico, intellettuale, sociale e spirituale, come persone, come cittadini responsabili e come membri delle loro comunità locali, nazionali ed internazionali.
Il Movimento Scout è fondato sui seguenti principi:
a) Doveri verso Dio

L’essenza del Dovere verso Dio è il riconoscimento della necessità di una ricerca di una fede in Dio, in un Essere Supremo, il riconoscimento di una Forza Superiore all’uomo, di più alti Principi Spirituali.
b) Doveri verso gli altri
L’essenza del Dovere verso gli altri è l’accettazione del concetto di responsabilità verso la comunità nella quale viviamo, ovvero la lealtà verso il proprio paese nella prospettiva della promozione della pace, della comprensione e della cooperazione sul piano locale, nazionale e internazionale e la partecipazione allo sviluppo della società nel rispetto della dignità dell’uomo e dell’integrità della natura;
c) Doveri verso se stessi

L’essenza del dovere verso se stessi è la responsabilità del proprio sviluppo.
d) Adesione alla Legge Scout
L’essenza della Legge è:
– Il Dovere verso il Prossimo e la Fraternità Universale
– L’autodisciplina
– Il rispetto di tutto ciò che vive

Il Metodo Scout è:
Un sistema di auto-educazione progressiva dei ragazzi attraverso
– Una Promessa ed una Legge;
– Imparare facendo;
– L’appartenenza a piccoli gruppi (come la Pattuglia), che comporti, con la guida di adulti, la progressiva scoperta ed accettazione delle responsabilità e la preparazione all’autogestione mirante allo sviluppo della personalità, all’acquisizione di competenze, alla fiducia in se stessi, del senso di servizio e le capacità sia di collaborare che di dirigere;

– Programmi progressivi e stimolanti di attività varie, fondati sugli interessi dei partecipanti basati su giochi, tecniche utili e Servizio alla comunità, e che abbiano luogo principalmente all’aria aperta in contatto con la natura.

Tutti i membri del Movimento Scout devono aderire ad una Promessa ed una Legge Scout rispecchianti, in un linguaggio adeguato alla cultura ed al livello di ogni Organizzazione Scout, i principi dei Doveri verso Dio, dei Doveri verso gli Altri ed i Doveri verso se stessi, ispirati alla Promessa ed alla Legge concepite originariamente dal Fondatore del Movimento Scout nei termini seguenti:


The Scout Promise
“On my honour I promise that I will do my best To do my duty to God and the King. ( or to God and my Country) To help other people at all times. To obey the Scout Law. “

The Scout Law
1. A Scout’s honour is to be trusted.
2. A Scout is loyal to the King, his country, his officers, his parents, his employers, and those under him.
3. A Scout’s duty is to be useful and to help others.
4. A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no matter to what social class the other belongs.
5. A Scout is courteous.
6. A Scout is a friend to animals.
7. A Scout obeys orders of his parents, patrol leader or Scoutmaster without question.
8. A Scout smiles and whistles under all difficulties.
9. A Scout is thrifty.
10.A Scout is clean in thought, word and deed.


Articolo 1 – DENOMINAZIONE
Tra le Associazioni Scout che aderiscono al presente Statuto è costituita una Federazione che assume il nome di: “FederScout” – “Federazione del Movimento Scout Italiano”.
Il suo simbolo è un giglio bianco con contorno blu e un trifoglio più piccolo sovrapposto di colore celeste, come da facsimile allegato che si considera parte integrante del presente statuto.


Articolo 2 – SEDE LEGALE
La Sede legale viene stabilita presso il domicilio del Presidente pro tempore. Essa potrà essere spostata in altra sede, senza necessità di modificare il presente Statuto.


Articolo 3 – PRINCIPI GENERALI
La FederScout persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale: si propone la collaborazione fra le Associazioni aderenti per favorire l’attuazione del metodo pedagogico scout ideato da Robert Baden-Powell ed enunciato in tutti i suoi scritti.
La FederScout rifugge da qualsiasi fine di lucro; i suoi proventi non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta; essa ha una struttura democratica e rispetta l’autonomia e la dignità dei suoi soci, la libertà delle modalità di applicazione del metodo, le diverse convinzioni religiose e politiche; è dichiaratamente apartitica.


Articolo 4 – OGGETTO SOCIALE
Finalità essenziali della FederScout sono:
a) promuovere, nello scautismo italiano, un’unione proficua ed un’efficace collaborazione;
b) rappresentare i propri Soci a livello nazionale ed internazionale
c) gestire in maniera unitaria mezzi e/o servizi utili ai propri Soci;
d) realizzare l’interscambio di informazioni ed esperienze
e) promuovere le attività scout anche al di fuori dell’ambito Federale;
f) diffondere il metodo scout;
g) aiutare i propri soci a realizzare i loro fini istituzionali.
Mezzi per la realizzazione di tali finalità sono:
– la formazione dei Capi;
– i rapporti internazionali;
– l’organizzazione di attività tecniche e di incontri
– la stampa, internet ed altri mezzi di comunicazione di massa;
– tutti gli altri mezzi ritenuti utili .

Articolo 5 – REQUISITI PER L’ADESIONE
Possono divenire Soci solo le Associazioni che aderiscano ai Principi Fondamentali del Metodo Scout così come delineati da Baden-Powell in tutte le sue opere, che accettino esplicitamente lo Statuto della FederScout e che abbiano:
struttura democratica;
– esclusiva finalità di solidarietà e/o promozione sociale;
assenza di fini di lucro;
in generale, tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di enti non lucrativi e/o di promozione sociale.

Articolo 6 – CATEGORIE DI SOCI
Soci della FederScout si distinguono nelle seguenti categorie:
Soci Effettivi;
Soci Aggregati;
Soci Onorari.

Articolo 7 – SOCI EFFETTIVI
Soci Effettivi sono le Associazioni Scout che, condividendo le finalità della Federazione, aderiscono alla FederScout dichiarando piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti. L’ammissione in qualità di Socio Effettivo è deliberata dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei Delegati presenti; l’eventuale diniego dovrà essere motivato.
Ai Soci Effettivi viene garantito il diritto di partecipare alle attività della Federazione e di determinarne le scelte nei limiti e con le modalità indicati nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti attuativi.
Non possono avere meno di trenta iscritti.

Articolo 8 – SOCI AGGREGATI
Rivestono la qualifica di Socio Aggregato le Associazioni che abbiano fatto richiesta di iscrizione alla FederScout e che siano state accolte come tali dall’Assemblea. E’ fase necessaria propedeutica a divenire “Socio Effettivo”, la cui durata non può essere inferiore a due anni.
L’ammissione in qualità di Socio Aggregato è deliberata dall’Assemblea federale a maggioranza semplice. La qualifica di Socio Aggregato non conferisce diritto di voto né da diritto all’utilizzo dei distintivi federali, salvo diversa deliberazione assembleare.
I Soci Aggregati possono partecipare alle attività federali ed usufruire dei servizi forniti dalla Federazione stessa.
La qualifica di Socio Aggregato viene attribuita a quei Soci Effettivi che scendono sotto la soglia minima di 30 iscritti, fino a quando non la supereranno nuovamente. Detta qualifica può anche essere attribuita ad Organizzazioni Scout che desiderano collaborare con la FederScout, ma non possono entrare a farne parte a pieno titolo.

Articolo 9 – SOCI ONORARI
La qualità di Socio Onorario può essere conferita dall’Assemblea Federale, a maggioranza qualificata, per particolari meriti sociali, nello scautismo e/o nella FederScout.
Tale qualifica non comporta diritto di voto, né obbligo alla corresponsione della quota federale.

Articolo 10 – PROCEDURE DI AMMISSIONE
Le procedure di ammissione sono stabilite dal Regolamento Federale.

Articolo 11 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
L’iscrizione alla FederScout ha durata annuale e viene rinnovata mediante il solo versamento della quota federale. La qualità di Socio non è trasmissibile. Tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengono, hanno i seguenti doveri:
a) adottare e restare fedele agli scopi, principi e metodo enunciati nel presente Statuto;
b) essere aperti all’adesione di tutti coloro che decidono di conformarsi agli scopi, principi e metodo dello Scautismo;
c) conservare il carattere di un movimento di probità ed efficienza, liberamente accettato, indipendente e non partitico;
d) versare la quota annuale;
e) rispettare le norme che disciplinano l’organizzazione e le attività della
Federazione;
f) collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al buon funzionamento della Federazione;
g) non avvalersi della propria qualifica di Socio per usi impropri.
Tutti i Soci devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che la Federazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti la cui osservanza è obbligatoria.

La partecipazione alla Federazione non può essere temporanea.

Articolo 12 – ORGANI FEDERALI
Unico organo decisionale della FederScout è l’Assemblea Federale. L’esecuzione e l’attuazione dei suoi deliberati e l’ordinaria amministrazione sono demandati al Consiglio Federale, organo collegiale, ed a quelli tra i suoi componenti cui è affidato uno specifico incarico ed una sfera di competenze, organi monocratici, che
sono:
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario;
– il Responsabile delle relazioni internazionali;
– il Tesoriere;
Tutte le cariche sono elettive; possono assumere cariche federali solo gli iscritti ai Soci Effettivi della FederScout. La cessazione d’appartenenza all’Associazione cui l’eletto è iscritto o la cessazione d’affiliazione dell’Associazione alla Federazione comportano la decadenza dalla carica.
L’Assemblea fissa con apposita delibera o regolamento i criteri per l’accesso alle carichefederali ed eventuali cause di ineleggibilità.
L’attività prestata per il perseguimento dei fini istituzionali avviene in forma volontaria, libera e gratuita, ferma restando la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Delle riunioni degli Organi collegiali si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni stabilite con apposita delibera assembleare o dal regolamento.
Gli Organi Federali, il cui mandato dura tre anni, rispondono del proprio operato all’Assemblea, che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia. In caso di sfiducia, si procede immediatamente a nuova elezione: l’organo così eletto resterà in carica sino alla scadenza del triennio originale, a meno che non si sia proceduto all’elezione dell’intero Consiglio Federale.

Articolo 13 – L’ASSEMBLEA FEDERALE
L’Assemblea Federale rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. E’ composta da tutti i Soci Effettivi in regola con la quota federale.
Possono inoltre partecipare all’Assemblea Federale:
SOCI AGGREGATI in regola con la quota federale, con diritto di intervento ma non di voto.
SOCI ONORARI, senza diritto di voto;
i componenti il Consiglio Federale, senza diritto di voto in quanto tali.
Ogni Socio Effettivo ha diritto ad un numero di voti commisurato alla quantità dei propri iscritti, con il minimo di 1 voto, e pari alla percentuale sul totale degli iscritti ai Soci Effettivi della FederScout, arrotondato all’unità. Il Socio esprime il diritto di voto mediante il proprio legale rappresentante o suo delegato.
L’Assemblea Federale è convocata e presieduta dal Presidente Federale; si riunisce almeno una volta l’anno, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’anno scout, per l’approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei componenti del Consiglio Federale e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti, se istituito.

Il Presidente Federale è tenuto inoltre a convocare l’Assemblea se richiesto da non meno di un terzo dei Soci Effettivi che complessivamente rappresentino almeno un terzo del totale del numero dei voti esercitabili in Assemblea. In mancanza di convocazione da parte del Presidente entro 60 (sessanta) giorni da tale richiesta, può occuparsene direttamente e validamente uno dei Soci che ha richiesto l’Assemblea. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi del totale dei voti esercitabili, mentre in seconda convocazione è sufficiente che i presenti, in qualunque numero, rappresentino almeno un terzo dei Soci Effettivi. Le delibere dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei Soci Effettivi presenti che rappresentino almeno la metà dei voti presenti in Assemblea. Fanno eccezione le modifiche allo Statuto, l’approvazione di Regolamenti che investano la totalità dei Soci e le delibere di ammissione di un nuovo Socio, per le quali è richiesta una maggioranza dei due terzi dei Soci Effettivi presenti che rappresentino almeno 2/3 dei voti effettivi presenti. Le votazioni avvengono sempre in modo palese. Nel caso di elezioni degli Organi Federali, l’Assemblea nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario.
L’Assemblea:

a) Elegge i componenti del Consiglio Federale di sua competenza e, se previsti, il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) Delibera su tutto quanto attiene l’oggetto sociale ed, in particolare, su:
bilanci annuali consuntivi e preventivi nonché sulla determinazione delle quote annuali;
ammissione di nuovi Soci
nomina di Soci Onorari;
decadenza ed esclusione dei Soci;
variazioni dello Statuto;
approvazione o ratifica di Regolamenti che investono la totalità dei soci;
istituzione di Comitati “ad hoc”.
nomina il Responsabile del Magazzino Federale

Articolo 14 – IL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, con le funzioni di Vicepresidente, Segretario,
Responsabile delle Relazioni internazionali, e Tesoriere, eletti dall’Assemblea. Ne sono, altresì, membri di diritto i Coordinatori dei Comitati istituiti in seno alla Federazione.
E’ convocato e presieduto dal Presidente.
Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è investito collegialmente dell’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Federale, dell’ordinaria amministrazione della Federazione e delle eventuali urgenze; predispone il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; approva la bozza di bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere da presentare per l’approvazione all’Assemblea; segue l’attività dei Comitati, evitando duplicazioni ed incongruenze; istruisce le domande di ammissione dei nuovi Soci. Nomina uno o più responsabili per le Comunicazioni Istituzionali.

Articolo 15 – IL PRESIDENTE
Il Presidente Federale rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
E’ garante del rispetto del presente Statuto, rappresentando l’unità della Federazione in Italia ed all’estero.
Il Presidente è responsabile del funzionamento della Federazione, curando:
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Federale e del Consiglio Federale; – l’attuazione delle attività approvate;
l’attivazione delle strutture adeguate al perseguimento degli obiettivi fissati, rispettando tempi, modi e strumenti stabiliti dall’Assemblea.
Questa carica può essere espressa solo da Associazioni che siano Soci Effettivi almeno da tre anni.

Articolo 16 – ORGANI MONOCRATICI
Gli Organi Monocratici sono responsabili dei ruoli nei quali sono stati eletti e ne rispondono all’Assemblea Federale.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di
impedimenti, di dimissioni o di delega.
Il Segretario è preposto alle funzioni specifiche di Segreteria.
Il Tesoriere si occupa della gestione contabile e di cassa dei fondi federali secondo le direttive del Consiglio Federale, conservando la piena autonomia nei limiti del Bilancio Preventivo.
E’ responsabile della regolare tenuta della contabilità federale e della redazione della proposta di bilancio consuntivo annuale.
Il Tesoriere è autorizzato all’espletamento di tutte le operazioni su conti bancari e postali che eventualmente e discrezionalmente ritiene opportuno effettuare nell’ambito della delega ricevuta.
Il Responsabile delle Relazioni Internazionali cura le relazioni Internazionali, coadiuvato da uno staff i cui membri sono proposti dalle Associazioni Federate. I compiti degli Organi Monocratici sono meglio definiti dal Regolamento Federale.

Articolo 17-I REVISORI DEI CONTI
Può essere istituito dall’Assemblea un Organo di Revisione, costituito da un singolo Revisore o da un Collegio composto da tre membri che eleggono tra loro un Presidente. All’Organo di Revisione, che può essere costituito anche da persone non iscritte ad Associazioni Federate, spetta il compito di controllare la gestione contabile della Federazione.
La carica di revisore è inconciliabile con quella di membro del Consiglio Federale, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile.
L’Organo di Revisione partecipa all’Assemblea che approva il bilancio e può, se richiesto, assistere alle riunioni del Consiglio Federale.

Articolo 18 – DIMISSIONI E CARENZA DI ORGANO
Nel caso in cui resti vacante un Organo Federale si procederà a nuova elezione nella prima Assemblea successiva. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza naturale del triennio previsto per gli altri Organi.
Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza degli Organi Monocratici, tutti i restanti decadono e si procederà a nuova elezione dall’Assemblea Straordinaria convocata entro 60 giorni.
La gestione corrente resta affidata agli Organi Monocratici non dimissionari, inclusa la convocazione dell’Assemblea stessa.

Articolo 19 – COMITATI
Per la realizzazione delle proprie Finalità Statutarie la FederScout può avvalersi di Comitati “ad hoc” istituiti dall’Assemblea.
Ogni Comitato è coordinato da un Coordinatore, scelto tra e dai componenti il Comitato stesso.
Ogni Comitato deve redigere un proprio Regolamento, successivamente ratificato dall’Assemblea.
Comitati essenziali per il raggiungimento delle Finalità Statutarie FederScout sono il Comitato Formazione Capi, il Comitato Tecnico Nazionale. In questi Comitati ogni Socio Effettivo ha diritto ad 1 solo voto. Il loro Coordinatore resta in carica 3 anni.

Articolo 20 – ESERCIZIO – PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE
L’anno sociale – esercizio finanziario inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre di ciascun anno.
Il patrimonio della Federazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita della Federazione sono costituiti:
a) dalle quote federali;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) da erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 21 – QUOTE FEDERALI
| Soci Aggregati ed Effettivi sono tenuti al pagamento della quota federale fissata di anno in anno dall’Assemblea Federale.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Federazione.

Articolo 22 – RIMBORSI
Ai Soci ed agli Organi Federali potranno essere rimborsate le spese sostenute, secondo i criteri di economicità e ragionevolezza, per incarichi effettuati per conto della Federazione, previa presentazione della relativa documentazione

Articolo 23 – DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI
La decadenza e l’esclusione possono essere deliberate dall’Assemblea, con la stessa maggioranza qualificata prevista per l’ammissione, per una delle seguenti ragioni: – decadenza per mancato rispetto dei precedenti articoli 5) ed 11) e per mancata corresponsione della quota federale protrattasi per un biennio, salvo diversa decisione dell’Assemblea;
esclusione per gravi incompatibilità con i principi o le finalità istituzionali della Federazione;
esclusione per altri gravi e giustificati motivi.

Articolo 24 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
La durata della FederScout è illimitata.
Lo scioglimento della FederScout avrà luogo nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:
delibera dell’Assemblea Federale con voto favorevole di almeno tutti i Soci Effettivi meno uno;
mancata effettuazione delle previste riunioni dell’Assemblea Federale per oltre un triennio;
in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
In caso di scioglimento il suo patrimonio verrà devoluto ad Associazioni con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge

Articolo 25 – NORMATIVA GENERALE
Tutti i Soci e loro iscritti dovranno tenere un comportamento che non sia in contrasto con il presente Statuto ed in particolare con i Principi dello Scautismo. Ogni Socio Effettivo o Aggregato è tenuto a comunicare agli Organi Federali preposti le eventuali variazioni del proprio Statuto e dei Regolamenti applicativi, nonché delle disposizioni emanate con forza di Regolamento.
La Federazione è regolata dal disposto del presente Statuto, dagli atti validamente emessi dagli Organi Statutari, dalle disposizioni vincolanti per i Membri adottate dall’Assemblea Generale WFIS e WFIS – Europe, oltre che dalla Legislazione Italiana.
Con gli atti formali di adesione e di rinnovo annuale, tutti i Soci accettano di conformarsi a tale normativa.