
PREMESSA
La “Federazione del Movimento Scout Italiano – FederScout” ai sensi dello Statuto e per meglio conseguire i propri scopi istituzionali, adotta il seguente Regolamento Generale.
TITOLO I – MEMBRI
Art. 1 – REQUISITI DEGLI ADERENTI
Possono aderire alla FederScout le Associazioni Scout, aventi sede legale nel territorio italiano, rette da uno Statuto nel quale sia esplicitamente dichiarata l’aderenza ai Principi Fondamentali del Metodo Scout così come delineati dal Fondatore del Movimento, Lord Robert Baden – Powell in tutti i suoi scritti.
Inoltre per poter aderire alla FederScout, l’Associazione richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a)Richiamo allo scautismo nella denominazione;
b)che abbiano almeno 2 Branche;
c)una struttura democratica, ai sensi del D.L. 04.12.1997 n° 460;
d)di conseguenza, la previsione nello statuto di:
-assenza di fini di lucro;
-esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e/o di promozione sociale
-elettività e la gratuità delle cariche sociali;
-sovranità dell’Assemblea dei Soci;
-divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (ad eccezione di quelle economicheconsiderate, ai sensi della vigente normativa, “marginali”);
-libera e volontaria adesione all’Associazione da parte degli iscritti;funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai Soci.
Art. 2 – AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE
Per divenire Soci Effettivi della FederScout, è necessario presentare domanda scritta, indirizzata all’Assemblea Federale per il tramite del Presidente della Federazione. Alla domanda di ammissione devono essere allegati l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione, gli eventuali regolamenti, la composizione degli Organi Sociali, la descrizione delle attività svolte e l’indicazione delle eventuali iscrizioni in Registri e/o albi riconosciuti dalla legislazione nazionale e/o regionale, nonché un curriculum storico, statistico, metodologico e programmatico.
E’ propedeutica all’ammissione una reciproca conoscenza tra l’Associazione richiedente e la Federazione.
L’ammissione al periodo di conoscenza è deliberata dal Consiglio Federale che ne stabilisce le modalità e fissa i criteri cui attenersi per l’istruttoria. Durante questo periodo l’Associazione richiedente viene definita “Aspirante Socio della FederScout”.
Salvo casi eccezionali, il Consiglio Federale incarica la Segreteria o un consigliere, o altra persona ritenuta idonea, ad accompagnare l’associazione per tutto il periodo di conoscenza, partecipando alla sua vita sociale e verificando la corrispondenza agli scopi istituzionali della Federazione. Detto periodo ha durata variabile e la sua durata massima è il tempo che intercorre tra due Assemblee Federali. Se il periodo di “conoscenza” viene giudicato positivamente, il Consiglio Federale propone all’Assemblea l’ammissione quale “Socio Aggregato” ai sensi dello Statuto Federale.
Il “Socio Aggregato” può partecipare alle attività federali ed usufruire dei servizi forniti dalla FederScout; sarà tenuto al pagamento di una quota determinata dall’Assemblea Federale in misura “ridotta” rispetto a quella dei “soci effettivi”.
La qualità di Socio Aggregato non può avere durata inferiore ai due anni.
Il “Socio Aggregato” non ha diritto:
-al voto, né ad esprimere candidature in occasione delle elezioni degli Organi Federali;- ad assumere impegni né, comunque, a “spendere”il nome della “FederScout” nei confronti dei terzi;
-all’utilizzo dei distintivi federali (salvo deliberazione in deroga adottata dall’Assemblea Federale).
Tale periodo è finalizzato all’accertamento che i requisiti minimi richiesti sussistano concretamente oltre che formalmente, con particolare riguardo all’applicazione del metodo scout.
Ove necessario, il Consiglio Federale collaborerà con le Associazioni richiedenti per il raggiungimento degli standard minimi sopra delineati.
Trascorsi i due anni sopra indicati, l’Associazione potrà richiedere, con domanda scritta indirizzata all’Assemblea Federale per il tramite del Presidente Federale, di divenire “Socio Effettivo” della FederScout. L’ammissione in qualità di Socio Effettivo avviene mediante delibera dell’Assemblea Federale, adottata come previsto dallo Statuto Federale. Nel caso di rigetto, la domanda di ammissione può essere ripresentata. Sarà cura dell’Assemblea, o di chi da essa delegato, verificare il superamento dei motivi ostativi l’ammissione.
La qualifica di “Socio Aggregato” viene attribuita anche ai “Soci Effettivi” che scendono sotto la soglia minima di 30 iscritti; oltrepassata la soglia dei 30 iscritti, la qualifica di “socio effettivo” viene re-attribuita automaticamente, senza la necessità di ulteriore delibera assembleare.
L’adesione alla FederScout ha durata annuale e viene rinnovata ad ogni scadenza mediante il solo versamento della quota federale stabilita dall’Assemblea.
Art. 3 – CESSAZIONE D’APPARTENENZA
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
-per recesso (da comunicarsi per iscritto);
-per decadenza, per il mancato rispetto degli Articoli 5 e 11 dello Statuto e per mancatacorresponsione delle quote;
-per esclusione, con delibera motivata dell’assemblea.
I casi per i quali è prevista l’esclusione sono regolati dall’Art. 23 dello Statuto Federale. Ogni Associazione può recedere dalla Federazione, notificando la propria rinuncia con comunicazione scritta indirizzata all’Assemblea per il tramite del Presidente, il quale ne dà comunicazione al primo Consiglio Federale e questo alla prima Assemblea. Il recesso è efficace dal momento in cui la comunicazione perviene al Presidente.
La decadenza e l’esclusione sono dichiarate dall’Assemblea, sentito il parere del Consiglio Federale, con delibera adottata con le stesse modalità previste dallo Statuto per l’ammissione.
Le Associazioni che cessano di far parte della Federazione per recesso, decadenza o esclusione sono tenute agli obblighi assunti per tutto l’anno sociale in corso. Se il recesso, la decadenza o l’esclusione divengono efficaci tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre, l’Associazione uscente non è tenuta alla corresponsione della quota federale per l’anno in corso.
Art. 4 – RAPPORTO TRA FEDERAZIONE E SOCI
E’ impegno della Federazione prendere coscienza delle esperienze delle singole Associazioni e parteciparle a tutte le Associazioni federate. E’ compito di ciascuna Associazione dare a questo fine la massima collaborazione.
La Federazione favorisce la collaborazione fra le Associazioni, in particolare per quanto attiene l’informazione, l’incontro e l’interscambio.
Iniziative di aggregazione possono essere:
-promosse dalla Federazione e di sua responsabilità;
-promosse dalle Associazioni e fatte proprie dalla Federazione, che ne assume la responsabilità direttamente o delegando una o più associazioni;
-promosse e gestite integralmente dalle Associazioni, senza impegno e responsabilità diretta della Federazione.
Nei casi in cui la Federazione ha la responsabilità dell’iniziativa:
-la Federazione e le Associazioni decidono d’accordo, se ed in che modo il “personale” e le strutture operative sono fornite dalla Federazione o da una o più Associazioni; – i costi per l’attività sono a carico dei partecipanti, fatta salva la possibilità per la Federazione di mettere a disposizione eventuali risorse, anche a compensazione delle spese di viaggio;
– tutte le Associazioni, anche quelle che non aderiscono alla iniziativa, sono tenute a considerare l’iniziativa stessa come attività federale e vengono correttamente e puntualmente informate sugli sviluppi e opportunità create da tale iniziativa.
TITOLO II – FUNZIONAMENTO DELLA FEDERAZIONE
Art. 5 – ORGANI
Gli Organi e le Cariche Federali sono espressione della pluralità dei Soci e dell’impegno di servizio dei medesimi verso la Federazione.
Se possibile, non deve ricoprire cariche negli Organi Federali più di un iscritto di una stessa Associazione ed una stessa persona non deve ricoprire più di una carica. Se possibile non dovranno essere superati due mandati consecutivi.
Le elezioni degli Organi Federali avvengono con le modalità di cui allo Statuto ed presente Regolamento.
Le candidature per l’elezione degli Organi Federali devono essere presentate per iscritto attraverso e con l’accordo dell’Associazione di appartenenza, alla Segreteria della Federazione prima della data fissata per l’elezione.
I candidati a ricoprire cariche negli Organi federali devono essere iscritti ad un’Associazione “socio effettivo” della FederScout e presentare alla Segreteria Federale, prima della votazione, apposita dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale.
Art. 6 – ASSEMBLEA FEDERALE
L’Assemblea Federale è l’Organo decisionale della FederScout (Art. 13 Statuto)
L’Assemblea Federale è convocata dal Presidente Federale almeno una volta l’anno, entro il mese di Dicembre.
Partecipano all’Assemblea di diritto tutti i “Soci Effettivi” della FederScout in regola con il pagamento delle quote federali.
Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, i “Soci Aggregati”, gli Organi Monocratici, i Revisori dei Conti (ove esistenti) e coloro che sono invitati in ragione di specifiche competenze o particolare rappresentatività.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso, trasmesso con qualunque mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, almeno trenta giorni prima della data prescelta, contenente l’indicazione della data medesima e del luogo della stessa, nonché dell’ordine del giorno. Dal momento dell’invio della convocazione, devono essere disponibili, a semplice richiesta degli interessati, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno. I documenti spediti nel termine di convocazione dell’Assemblea sono dati per letti.
Il Presidente Federale, in via d’urgenza, può iscrivere all’ordine del giorno ulteriori argomenti, anche dopo l’invio della convocazione, purché accettati dall’Assemblea. I Soci sono rappresentati in Assemblea dal proprio Presidente o suo delegato Entro il 30 Ottobre di ogni anno ciascun Socio dovrà comunicare alla Segreteria della FederScout il numero degli iscritti nell’anno sociale precedente.
Faranno fede le dichiarazioni dei Presidenti/Legali Rappresentanti delle Associazioni; esse comunque dovranno essere accompagnate da copia della polizza assicurativa.
Ove la comunicazione di cui all’art. 1) del presente Regolamento, non giunga alla segreteria entro il termine stabilito, si farà riferimento all’ultima comunicazione pervenuta.
Ogni delegato può rappresentare i voti di una sola Associazione.
Le designazioni a Delegato Associativo in Assemblea Federale, sottoscritte dal Presidente Associativo, devono pervenire alla Segreteria della Federazione entro l’Assemblea. In mancanza di designazione scritta, potrà prender parte all’Assemblea il solo Presidente Associativo.
Il Presidente Federale preliminarmente verifica il numero dei voti spettanti ad ogni Associazione ed accerta la regolarità della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire ed il diritto al voto dei presenti.
All’inizio della seduta assembleare dedicata all’elezione delle Cariche Federali invita i presenti ad eleggere il Presidente ed il Segretario della seduta.
Allo svolgimento dell’Assemblea si applica il principio per il quale il numero legale, accertato dal Presidente dell’Assemblea in apertura di seduta, vale per tutta la durata di essa, salvo ulteriori accertamenti o richieste di verifica da parte dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea dirige le discussioni; dà la parola a chi che ne faccia richiesta, determinando il tempo dell’intervento e quello di eventuali repliche; fa procedere alle votazioni; è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine della riunione e per assicurare l’osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento.
Dell’Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Il Presidente dell’Assemblea può avvalersi, se lo ritiene, dell’assistenza di due scrutatori, che nomina personalmente.
Le votazioni hanno luogo, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, in forma palese (per alzata di mano o per appello nominale). Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i delegati che sono anche membri del Consiglio Federale non hanno diritto di voto.
Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della validità del numero legale. Nel verbale della seduta, redatto ai sensi di legge, va riportato anche l’esito di ciascuna votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari; se richiesto, si fa menzione anche dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti. Deve essere inviato ai Soci entro 30 giorni dall’Assemblea. Si ritiene approvato definitivamente se entro un mese dalla diffusione non pervengono contestazioni alla Segreteria Federale.
Art. 7 – CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Responsabile alle Relazioni internazionali, dal Tesoriere e dai Coordinatori dei Comitati istituiti in seno alla Federazione ed ha i compiti previsti dall’Art. 14) dello Statuto.
La durata del mandato è di anni tre.
Il Consiglio cessa, salvo anticipati scioglimenti o dimissioni, contestualmente all’elezione del nuovo Consiglio Federale.
Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Federale, di cessazione d’appartenenza all’Associazione cui è iscritto o di cessazione d’affiliazione dell’Associazione alla Federazione, il Presidente assume le sue funzioni personalmente o le delega ad un altro membro del Consiglio sino alla successiva Assemblea; il subentrante verrà eletto dall’Assemblea con le stesse modalità previste per le ordinarie elezioni degli Organi Federali e resterà in carica sino alla scadenza “naturale” del Consiglio Federale.
Nel caso di dimissioni o di decadenza di più della metà dei membri del Consiglio Federale, questo dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere convocata l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Federale.
La riunione del Consiglio Federale è convocata dal Presidente mediante avviso trasmesso, con qualunque mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, almeno cinque giorni prima della data prescelta, contenente l’indicazione della data e del luogo della stessa, nonché dell’ordine del giorno.
Il Presidente Federale può iscrivere in via d’urgenza gli argomenti che riterrà opportuno, anche dopo l’invio della convocazione.
In caso di particolare necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del Consiglio Federale, purché vengano sentiti tutti i consiglieri e vengano ratificate nella prima riunione successiva (da tenersi quanto prima possibile), ferme restando le maggioranze previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
In caso di trattazione d’urgenza di argomenti relativi ad elementi di spesa possono essere invitati, ove esistenti, i Revisori dei Conti, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Federale, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Federale può, in caso di urgenza, delegare funzioni o assegnare incarichi per specifici fini.
In tal caso, la delega e/o l’assegnazione di incarico andrà comunicata e ratificata dall’Assemblea alla prima riunione utile; la responsabilità nei confronti dell’Assemblea di quanto oggetto di delega o assegnazione resta in ogni caso in capo al Consiglio Federale. Tutte le deleghe e le nomine, nonché tutti gli incarichi, decadono con lo scadere del mandato del Consiglio Federale o con le sue dimissioni.
Il Consiglio Federale può, in qualsiasi momento, revocare la delega e/o l’assegnazione di incarico.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti.
II Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni consiliari, ferma restando la pubblicità delle delibere assunte.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nel verbale della seduta, redatto ai sensi di legge, va riportato l’esito delle votazioni, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari; se richiesto, si fa menzione anche dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti sulla proposta conclusiva.
Art. 8 – PRESIDENTE FEDERALE
Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione. E’ il garante del rispetto dello Statuto a tutti i livelli, rappresentando l’unità della Federazione in Italia ed all’estero.
Il Presidente è responsabile del funzionamento della federazione, assicurando:
-l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Federale e del Consiglio Federale;
-l’attuazione delle attività approvate;
-l’attivazione delle strutture adeguate al perseguimento degli obiettivi fissati, rispettando tempi, modi e strumenti stabiliti.
In caso di necessità ed urgenza, può assumere di sua iniziativa impegni a nome della Federazione; in tal caso, dovrà darne subito notizia al Consiglio Federale che prenderà atto della decisione nella prima seduta utile.
Per il migliore espletamento delle sue funzioni, il Presidente si avvale della collaborazione del Vicepresidente e degli altri membri del Consiglio Federale.
Sono di esclusiva competenza del Presidente:
-la convocazione dell’Assemblea federale e la sua presidenza, tranne che in occasione del rinnovo degli organi federali;
-la convocazione e la presidenza delle riunioni del Consiglio federale.
Nel corso dell’Assemblea svolge la relazione a nome del Consiglio sullo stato generale della Federazione ed in particolare sull’attuazione degli indirizzi programmatici.
Può partecipare senza diritto di voto ai lavori dei Comitati istituiti in seno alla FederScout, ove rappresenta anche il Consiglio Federale. Solo per importanti e giustificate motivazioni può sospendere provvisoriamente l’efficacia delle decisioni dei Comitati, chiedendo sull’argomento un ulteriore approfondimento ed una nuova votazione. Interviene qualora iniziative dei Comitati risultino palesemente in contrasto con le norme dello Statuto o del presente regolamento o con le linee programmatiche generali della Federazione deliberate dall’Assemblea.
Il Presidente dirime in via provvisoria le controversie che dovessero nascere all’interno della Federazione, comprese quelle di interpretazione dello Statuto e del presente regolamento, su ricorso degli interessati, demandando all’Assemblea la decisione definitiva. In caso di assenza ed impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente
Art. 9 – VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente Federale nelle sue funzioni e lo sostituisce, oltre che nei casi in cui ciò è espressamente previsto dallo statuto e dal presente regolamento, in caso di impedimento, di dimissioni o di delega, anche nella rappresentanza legale ed esterna in genere.
Art. 10 – SEGRETARIO
Il Segretario è preposto alle funzioni specifiche di segreteria (stesura e conservazione dei verbali, cura ed archiviazione della corrispondenza con i Soci e con le realtà esterne alla Federazione).
Istruisce e raccoglie la documentazione sulle Associazioni che chiedono di aderire alla FederScout, trasmettendola poi al Consiglio Federale. Informa le Associazioni Federate delle notizie riguardanti la Federazione e delle delibere prese dagli Organi Federali.
Art. 11 – TESORIERE
Il Tesoriere si occupa della gestione finanziaria della Federazione.
In particolare: predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, cura i rapporti di natura economica con le Associazioni, provvede alle operazioni di pagamento e riscossione.
E’ quindi responsabile della regolare tenuta della contabilità federale. In caso di temporaneo impedimento le sue funzioni sono assunte ad interim da un membro del Consiglio federale, designato dal Presidente.
Le scritture contabili e la relativa documentazione sono conservate, a cura del tesoriere, per i tempi previsti dalla legge.
Art. 12 RESPONSABILE delle RELAZIONI INTERNAZIONALI
Il Responsabile delle Relazioni Internazionali cura e mantiene le Relazioni Internazionali secondo le direttive stabilite dall’Assemblea Federale
Art. 13 – COMITATI
Oltre ai Comitati già previsti dall’ Art. 19 dello Statuto, per il più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, l’Assemblea Federale può costituire dei gruppi di lavoro, denominati “comitati”, ai quali delegare lo studio e/o la programmazione di particolari attività federali.
Il Comitato può essere:
-“allargato”, ovvero composto da uno o più membri per ogni Socio Effettivo, secondo le proporzioni previste per la determinazione del numero dei voti in assemblea;
-“semplice”, ovvero composto da un membro per ogni “socio effettivo”;
-“ristretto”, ovvero composto da pochi membri (non meno di tre e non più di sette), scelti anche fra non soci purché esperti della materia da discutere.
Spetta all’assemblea determinare, con la delibera di istituzione del comitato, la sua tipologia, la sua durata e le sue competenze.
I Comitati rispondono del loro operato all’Assemblea Federale.
Il Presidente Federale fa parte di diritto di tutti i Comitati senza diritto di voto. Di ogni seduta va redatto apposito processo verbale che va trasmesso alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla riunione.
Di ogni decisione il Coordinatore del Comitato informerà subito il Presidente, se non presente alla riunione, e, nella prima riunione utile, il Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale, in caso di inefficacia di un Comitato, può chiedere all’Assemblea Federale di revocare la sua istituzione.
I Soci Aggregati possono far parte dei sopracitati comitati senza diritto di voto.
TITOLO III – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FEDERAZIONE
Art. 14 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE
La gestione è retta dai principi di legalità, trasparenza ed imparzialità.
Art. 15 – GRATUITÀ DELLE CARICHE E RIMBORSI.
Tutte le cariche all’interno della FederScout sono svolte a titolo volontario e gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese documentate, sostenute nell’interesse della FederScout per l’assolvimento dei compiti affidati.
Le richieste di rimborso spese, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere presentate al
Tesoriere, unitamente alla relativa documentazione giustificativa
Art. 16 – QUOTE SOCIALI
Ogni Socio, effettivo o aggregato, (Art.21 dello Statuto) deve provvedere al pagamento delle quote federali entro e non oltre tre mesi dalla delibera assembleare che ha approvato l’ammontare delle quote stesse.
La quota federale è determinata annualmente moltiplicando la “quota pro capite”, stabilita dall’Assemblea federale sia per i soci effettivi che per quelli aggregati, per il numero degli iscritti risultante dalla dichiarazione di cui al precedente art. 6.
Art. 17 – BILANCI – ESERCIZIO FINANZIARIO
La FederScout redige annualmente un rendiconto economico che dovrà essere approvato dall’Assemblea nei termini di legge.
Il rendiconto economico può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi delle tecniche contabili ed alle leggi in materia.
Art. 18 – VARIAZIONI DI BILANCIO
Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite delle entrate previste per il periodo di riferimento. Alle eventuali maggiori esigenze finanziarie, che si verificassero nel corso dell’esercizio, si farà fronte mediante apposite note di variazione al Bilancio esclusivamente:
-con l’impiego di nuove o maggiori entrate (se esistenti e purché accertate);
-mediante storni delle somme necessarie da voci di spesa che presentino disponibilità finanziarie che non si prevede di dover impiegare nel corso del periodo di gestione; – con l’utilizzo dell’eventuale disponibilità di fondi all’uopo costituiti o destinati.
Tali variazioni di Bilancio sono deliberate dal Consiglio federale ed illustrate all’Assemblea in sede di bilancio consuntivo.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 – RAPPORTI ESTERNI
La Federazione ha ruolo di rappresentanza delle Associazioni Federate nei confronti delle istituzioni, Scout e non Scout, di carattere nazionale ed internazionale. La titolarità di tale funzione è esclusiva del Presidente nei rapporti di carattere nazionale e congiunta del Presidente e del Responsabile delle Relazioni Internazionali per i rapporti internazionali. Solo per compiti determinati e tempi definiti possono essere delegate altre persone, purché iscritte ad Associazioni socie della FederScout.
I luoghi di elaborazione delle linee di rappresentanza sono gli organi della Federazione. Le posizioni ufficiali della Federazione sono prese dall’Assemblea: esse costituiscono elementi vincolanti di orientamento ed indirizzo verso l’esterno.
Un’Associazione che sia designata a rappresentare la Federazione in sede nazionale od internazionaledovrà attenersi alle linee in materia determinate dalla Federazione.
Art. 20 – RINVIO
Per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme dello
Statuto Federale, nonché quelle in materia previste dal Codice Civile (in particolare artt. 36, 37 e 38) e, in quanto applicabili, quelle sulle “Associazioni di Promozione Sociale” e sugli “Enti non commerciali e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS” (D.L. 4.12.1997 N. 460).